La trasparenza nella Pubblica Amministrazione e implicazioni sulla protezione dei dati personali
L'avvocato Paola Immerini, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, in materia di trasparenza e privacy nella P.A.
L'avvocato Paola Immerini, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, in materia di trasparenza e privacy nella P.A.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la decisione processuale di inammissibilità, ancorché di natura decisoria, impiegata dalla Corte costituzionale per rilevare l’assenza delle condizioni previste dalla legge per la legittima instaurazione del giudizio in via incidentale, non spiega una rilevanza diretta sul giudizio principale (come invece la pronuncia di accoglimento o di rigetto, vertente sulla questione di costituzionalità) e, pertanto, non preclude al giudice rimettente, che non condivida l’assunto della Corte, di decidere comunque nel merito la causa principale, dovendo però in questo caso fare applicazione della norma censurata.
Questo in ragione della sostanziale e strutturale autonomia che connota la relazione tra il giudizio principale ed il giudizio di costituzionalità, i quali, ancorché avvinti da un rapporto di pregiudizialità, sono distinti nella funzione e nell’oggetto: nel giudizio a quo si fanno valere posizioni soggettive, la cui tutela è dipesa dalla verifica di costituzionalità della legge da applicare; nel giudizio costituzionale, l’interesse perseguito dall’ordinamento è quello di ripristinare la legalità costituzionale.
La verifica della Corte su presupposti e condizioni del giudizio a quo consiste, pertanto, in un sindacato esterno, che si esaurisce nella verifica che gli stessi non risultino manifestamente ed incontrovertibilmente carenti.
Ne discende che, all’interno delle decisioni di inammissibilità, si distinguono quelle dotate di un effetto preclusivo nei confronti del giudice a quo e quelle prive di tale effetto.
L’elemento scriminante è la redimibilità del vizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’ottemperanza cd. di chiarimenti (art. 112, co. 5 c.p.a.) costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per la P.A. qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l’intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l’esatta interpretazione della sentenza ottemperanda. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio (deve esservi una effettiva res dubia) o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il Giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione della sentenza nell’ambito del rapporto tra le parti e la P.A.
Nel caso di specie, a fronte ad una sentenza del TAR che accertava l’obbligo per la Regione di convocare una conferenza di servizi per esaminare una proposta viabilistica di un Comune (a valle di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento), non poteva la Regione stessa promuovere un’azione di ottemperanza di chiarimenti per far accertare che il Comune non aveva diritto all’approvazione della suddetta opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha chiarito la differenza tra questi due istituti.
Nel caso di specie, dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso (in realtà ab origine inammissibile per aver impugnato una mera nota interlocutoria con cui la Stazione appaltante chiedeva chiarimenti sul permanere dei requisiti di gara), ha pronunciato la condanna alle spese in virtù del giudizio di soccombenza virtuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia ribadisce la necessità di provare la lesione e il concreto pregiudizio derivanti dal provvedimento impugnato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che la suddetta Commissione agiva quale organo transitorio, e ha cessato le sue funzioni con l’entrata in vigore del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV) approvato il 07.03.1995, poi integrato dal Piano Direttore 2000.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il comune di Spinea, con la collaborazione di Kairos, organizza per martedì 25 giugno 2024 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 un webinar sul nuovo decreto “Salva casa” (decreto legge 69/2024, pubblicato in G.u. n. 124 del 29.05.2024, entrato in vigore il 30.05.2024).
Relatori: Prof. Avv. Alessandro Calegari e Avv. Domenico Chinello
Cordinatore scientifico: Arch. Fiorenza Dal Zotto
Link per iscrizione al seminario di spinea sul decreto "salva casa" del 25 giugno: https://www.kairosforma.it/events/salva-casa-25062024/
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 124 del 29.05.2024) il d.l. 29 maggio 2024, n. 69, entrato in vigore il 30.05.2024, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, noto alle cronache come il cd. decreto Salva casa.
Il decreto è disponibile al link:
Si allega un prospetto delle modifiche apportate al d.P.R. 380/2001 dal decreto.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 123 del 28.05.2024) la l. 23 maggio 2024, n. 67, entrata in vigore il 29.05.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali ex artt. 119 e 119-ter d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione finanziaria.
La nuova legge è disponibile al link:
L’Allegato di tale legge inserisce nel corpo del d.l. 39/2024 un nuovo art. 4-ter, rubricato Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale recita:
“1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
Ciò significa che al Comune che denuncerà una “truffa fiscale” in materia edilizia – rispetto ai bonus ex artt. 119 e 121 d.l. 34/2020 – verrà riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito del suo intervento che abbia contribuito all’accertamento stesso, nonché in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente all’ostensione dei documenti alla base degli interventi edilizi realizzati ovvero in fase di realizzazione da parte del vicino-controinteressato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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