Demanio Marittimo - Consulenze legali Demanio Marittimo a privati e P.A.

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Da 15 anni a protezione dell'impresa balneare italiana! Esperienza ultradecennale in Demanio Marittimo e Diritto del mare! Team di veri esperti con esperienza e formazione internazionale! Unico portale specialistico sul Demanio Marittimo! EMERGENZA CORONAVIRUS. EMERGENZA CORONAVIRUS. Hai diritto alla riduzione del canone del 50%. Demanio Marittimo è al fianco degli imprenditori balneari con azioni concrete in questo difficilissimo momento storico L’assenza di provvedimenti a sostegno del settore nel decreto “Cura Italia” ci ha costretti a ricercare altre e più immediate strategie da perseguire per proteggere il settore. La prima e più importante azione da porre in essere è una seria e documentata richiesta di riduzione canone demaniale anno 2020 del 50 % da inoltrare ...scopri di più Sottovalutare tale realtà, sperare o attendere qualcosa di differente, diventa pericoloso e potrebbe portare a gravissimi danni per l’impresa stessa... ...scopri cosa fare CERTIFICAZIONE ISO 13009. AUMENTA LE TUE CHANCES DI VINCERE LA GARA. CERTIFICAZIONE ISO 13009. AUMENTA LE TUE CHANCES DI VINCERE LA GARA. Nell’immediato futuro le concessioni andranno a gara e verranno premiati i migliori imprenditori, ossia chi sarà in grado di elevare lo standard qualitativo dei servizi offerti nella propria impresa. Sottovalutare tale realtà, sperare o attendere qualcosa di differente, diventa pericoloso e potrebbe portare a gravissimi danni per l’impresa stessa ...scopri cosa fare Sottovalutare tale realtà, sperare o attendere qualcosa di differente, diventa pericoloso e potrebbe portare a gravissimi danni per l’impresa stessa... ...scopri cosa fareLe nostre ultime consulenze di successo.... Lisa Pirisi ditta Nabali - Spiaggia di Spalmatore - la Maddalena - Sardegna "Sino allo scorso anno sembrava burocraticamente impossibile dotare il mio Lido di alcuni servizi essenziali, come bagni, docce, etc., anche in vista di un percorso certificativo ISO 13009. Nel giro di pochi mesi, invece, grazie alla grande esperienza e competenza dei consulenti di Demanio Marittimo, sono riuscita ad ottenere la tanto agognata licenza suppletiva." Dott. Vincenzo Ruggiero - Assessore al Demanio Marittimo - Città di Capri "Il rapporto costante tra Capri e i consulenti del Team Demanio Marittimo dura ormai da diversi anni. Tra le numerose consulenze, consigli e suggerimenti demaniali si può citare la difesa degli specchi acquei di Ponente e Levante a Marina Grande da un deciso tentativo di privatizzazione teso a sottrarlo alla collettività caprese. Grazie alla altissima professionalità dei consulenti di Demanio Marittimo la difesa giurisdizionale ha avuto il successo sperato. Recentemente altro aiuto importante è stato nella razionalizzazione degli ormeggi negli specchi acquei detenuti in concessione dal Comune di Capri. In tutta la fase di redazione e modifica regolamentare, compresi i necessari atti a monte e a valle del Regolamento, l’Assessorato ha potuto sempre contare sulla disponibilità e la grande professionalità dei medesimi consulenti e raggiungere un risultato importante per la collettività." Mario Iacono - Lido Canzone del Mare - Capri "I consulenti di Demanio Marittimo sono riusciti ad identificare un anomalia nella determinazione del canone dovuto allo Stato ed in seguito, dopo una celere interlocuzione con gli Enti competenti, hanno permesso l'immediato conguaglio delle somme versate in eccedenza." Tiziano Rossi - Imprenditore balneare - Lido Romagnolo - Vieste "Dopo 40 anni di attività balneare la mia azienda ha corso il terribile rischio di essere spazzata via dalla realizzazione di un canale e dalla contestuale aggressione di agguerrito confinante. Con il prezioso aiuto dei consulenti ed avvocati del team Demanio Marittimo sono riuscito a risolvere ogni problematica e salvare la mia azienda e contestualmente l'impegno e i sacrifici di tutta la famiglia" Giuseppe La Torre - Lido Capolinea - Manfredonia. "Grazie all'intervento dello staff di Demanio Marittimo in una vicenda che ci toglieva il sonno da due anni, finalmente siamo riusciti a vincere un importante battaglia contro una molteplicità di Enti che volevano lo smontaggio e rimontaggio del nostro Lido ogni anno. Siamo sollevati di aver conosciuto tali professionisti che si sono davvero distinti per serietà, professionalità, velocità e pazienza." Franco Barattini - Consulente Nautica Forza 7 - Marina di Carrara "La Finanziaria 2007, con il riordino dei canoni demaniali marittimi e nuovi criteri di calcolo (valori OMI), ha portato molte imprese con concessioni sul demanio marittimo in condizioni di estrema gravità economica, alcuni Enti gestori: Comuni, Autorità portuali, applicando norme diverse con conseguenti aumenti dei canoni in alcuni casi 5-10 volte maggiori del vecchio canone, sono iniziati decine forse centinaia di contenziosi contro questi Enti e Ministero Infrastrutture, molti risolti a nostro favore, altri come me ancora in attesa per aver affidato il problema a persone incompetenti. Dopo questa esperienza negativa, molti anni persi e soldi buttati al vento, mi sono rivolto alla soc. Demanio Marittimo di Roberta Egidi che in breve tempo ha studiato il mio problema, non facile, essendo la mia concessione gestita da Autorità Portuale che vanta un'autonomia di gestione delle concessioni assurda e autoritaria fino a cercare ad ogni modo di far desistere il concessionario da ogni forma di difesa. Grazie ai consulenti di Demanio Marittimo, BM Avvocati, ing. Ruggeri, è iniziato un nuovo contenzioso, in brevissimo tempo ho avuto il primo risultato positivo, la strada è ancora lunga, ma la professionalità dello staff è alta e sono fiducioso. Da non sottovalutare il sostegno psicologico, lo staff è composto da persone cordiali, simpatiche, dove mi sono subito trovato a mio agio." Ing. Giuseppe D'Alò - Presidente Società Aurora Porto Turistico Vieste S.p.a - Vieste "Nella complessa tematica del Demanio Marittimo è raro incontrare tali livelli di competenza, padronanza della materia e professionalità. La consulenza prestata ci ha consentito di individuare le più adeguate soluzioni ai tanti problemi che un porto turistico può avere. In particolare, sul tema dei canoni demaniali, ci è stata data l’opportunità di conseguire un notevolissimo abbattimento a lungo termine dei costi con risparmi nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di euro." D'Amato Domenico - Amministratore unico Soc. Baia di Manacora - Peschici "Grazie alla competenza dei consulenti di Demanio Marittimo siamo riusciti a risolvere efficacemente tutta una serie di problematiche demaniali relative al posizionamento della dividenda demaniale." Adriana Mercantelli - Responsabile del Servizio n.4, Gestione del Territorio - Comunedi Rio Marina(Li) "Il passaggio delle competenze sulla gestione del Demanio Marittimo è stato molto “travagliato”, senza di fatto nessun supporto nel trasferimento della gestione. Il programma UDM è stato per questo Ente lo strumento per la gestione delle pratiche di demanio marittimo, ci ha permesso di avere tutto il lavoro ordinario sotto controllo, consentendoci di poter avere del tempo per approfondire le tematiche demaniali più complesse.Ma il vero “sostegno” lo abbiamo avuto dalle consulenze ricevute. Lo staff di Demanio Marittimo è da qualificarsi quale riferimento autorevolissimo per ogni problema ci si presenti sul demanio, preparato, efficiente e disponibile, nonostante la distanza....sempre a portata di mano. La nostra Amministrazione è pienamente soddisfatta del software UDM e dei rapporti instaurati con la stessa società che ci permette davvero di elevare l’efficienza dell’ufficio." Angelina Disanti - Titolare concessione demaniale - Lido Quase Nada - Vieste Gargano "Siamo riusciti a centrare questo favoloso traguardo grazie all'incarico reso al team Demanio Marittimo. Professionisti seri e preparati che ci hanno coadiuvato per il raggiungimento della certificazione ISO 13009, con loro siamo diventati tra i primissimi lidi garganici ad ottenere questa importante certificazione. Il team ci ha seguito in tutte le fasi fino al traguardo. Grazie ancora per i servizi eccellenti che ci avete reso." Luigi Enrigo - Consigliere e tesoriere Ass. YMCA (young Men's Christian Assosation) - Siderno "Grazie alla altissima competenza del team Demanio Marittimo, siamo riusciti a comprendere e avviare a risoluzione una delicatissima questione patrimoniale e a difenderla contro l'aggressione contestuale di diverse Amministrazioni Pubbliche. La questione, dopo la consulenza, è diventata immediatamente più chiara. Grazie a Demanio Marittimo a nome di tutto il direttivo dell'Associazione." Dott. Giovanni Rocco - Funzionario Direttivo Uff. Demanio - Comune di Bacoli "Sulla base dell'esperienza ultradecennale, posso affermare che il software UDM è uno strumento di lavoro di fondamentale importanza per la gestione delle pratiche relative ai procedimenti amministrativi in materia di Demanio Marittimo. In particolare è di grande utilità per il calcolo dei canoni demaniali che possono essere effettuati in maniera semplice, precisa ed efficace in tempi brevi. E' da sottolineare, inoltre, l'efficienza e la concreta disponibilità per l'assistenza fornita dalla Società, unitamente alla ottima consulenza per ogni problematica demaniale." Dott.ssa Giuseppina Vastarella - Resp. Uff. Demanio - San Felice Circeo "Lo staff di Demanio Marittimo, conosciuto grazie alla scelta di informatizzare il nostro ufficio con il software UDM, si è rilevato un grande aiuto per la gestione dell'ufficio Demanio Marittimo, supportandoci di fronte a qualunque dubbio o complessa problematica con grande preparazione e disponibilità." Prof. Arch. Luigi Bovienzo - Imprenditore balneare - Scalea "Grazie ai consulenti di Demanio Marittimo in brevissimo tempo ho risolto una situazione che mi preoccupava tantissimo per una pretesa di canoni demaniali enorme da parte del Comune di Scalea ed in pochi mesi ho risparmiato circa 50.000 euro" Paola Predieri - Privato - Milano "Grazie alla preziosa consulenza del Team Demanio Marittimo siamo riusciti a comprendere e quindi avviare a risoluzione una complessa e delicata questione immobiliare sul demanio marittimo nella regione siciliana relativa ad una residenza per vacanze" Vincenzo Rando - Funzionario del III Settore - Ufficio Demanio, Comune di Forio - Ischia "Il software UDM è un aiuto fondamentale per un ufficio demanio e permette di automatizzare l'ordinario avendo molto più tempo per gestire i problemi straordinari. Con la loro professionalità e conoscenza demaniale i consulenti di Demanio Marittimo hanno aiutato molte volte la tecnostruttura a risolvere un considerevole numero di problemi gestionali." Dott.ri Rizzi e Farinelli - Dirigente Area e Funzionario Direttivo Ufficio Demanio Marittimo - Comune Fiumicino "Gli esperti di Demanio Marittimo stanno collaborando con il comune di Fiumicino attraverso la fornitura di uno specifico programma che ha permesso l'informatizzazione del Servizio Demanio Marittimo a partire dall'anno 2008. Attraverso il programma gestionale UDM infatti, è stato possibile gestire circa 150 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e, fino all'anno 2012, anche circa 500 concessioni demaniali marittime ad uso abitativo. Il programma fornisce la possibilità di gestire le concessioni dalla loro origine per l'intero arco di esistenza delle stesse con adeguamenti, modifiche, subentri, autorizzazioni alla gestione a favore di terzi ed emissione dei relativi canoni con continui e puntuali adeguamenti di legge. La società ha fornito e fornisce in modo continuativo e puntuale un prezioso supporto a tutte le attività inerenti il Servizio Demano Marittimo anche a mezzo di possibilità di formazione del personale e consulenze specifiche sulla materia." Anna Maria Monzo - Coll. professionale Uff. Demanio - Comune di Casal Velino "Il programma UDM è il risultato di grandissimo aiuto per l'Ufficio Demanio ed indispensabile per la gestione di tutte le problematiche legate all'istruttoria delle pratiche relative all'emissione degli atti concessori e relativi rinnovi, al punto che ad oggi risulterebbe difficile immaginare di gestire il tutto senza il supporto del programma in parola. Ancora più importante è l'assistenza e consulenza, senza spese aggiuntive, da parte dei consulenti ed esperti di Demanio Marittimo che ci hanno supportato di fronte ad ogni problematica che si è presentata, in modo tempestivo, con la massma preparazione e disponibilità." Ing. Giuseppe Curcio - Responsabile del VI settore LL.PP., Difesa del suolo, Protezione civile e Demanio Marittimo - Comune di Cetraro "Con l'acquisto del software UDM, che ha avuto come risultato la maggiore efficienza dell'Ufficio Demanio Marittimo e di apprezzare la grandissima esperienza e competenza demaniale oltre che la grande disponibilità ad aiutare la nostra Amministrazione su: Concessioni demaniali turistico ricreative con le problematiche relative ai rinnovi, sub ingressi, variazioni e supplettive; Occupazioni senza titolo di aree demaniali marittime con le relative problematiche sul calcolo delle indennità; Contenzioso; Problematiche relative alla gestione diretta, da parte del Comune della Darsena turistica del Porto di Cetraro; Demolizioni su aree demaniali ai sensi dell'at. 54 del C.N ecc." Dott. Gabriele Fossi - Dirigente IV settore Servizi Territoriali - Comune di Fano "Ci avvaliamo del software UDM dal 2007 e possiamo certamente affermare che tale strumento è risultato utile ed efficace per una gestione sicura e rapida dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale. Il team "Demanio Marittimo" è un valido supporto al nostro lavoro mettendo a disposizione, ogni qualvolta richiesto, la loro vastissima esperienza con la massima rapidità ed efficacia." NEWS, EVENTI, SOCIAL.... LEGGE DI BILANCIO 2019 - ANALISI DELLE INNOVAZIONI LEGISLATIVE DEMANIALIIl tanto auspicato intervento del Governo a favore del comparto balneare c'è stato. La legge di stabilità 2019, ha introdotto una serie di disposizioni inerenti le concessioni demaniali marittime, che qui di seguito ci apprestiamo a commentare. La legge si divide in due parti. Nella prima vengono definite le modalità di revisione delle norme demaniali, mentre nella seconda viene disposta l’ attesa proroga per alcune concessioni demaniali. Partiamo con l’analisi della prima parte. L’importante obiettivo di revisione complessiva del sistema normativo demaniale, richiesto a gran voce da oltre un decennio, viene affidato a due strumenti che corrono su binari paralleli: - Il primo, è il DPCM introdotto dall’art.1, comma 680, deputato a fissare principi e criteri tecnici per l’assegnazione delle concessioni. Per questo Decreto non vengono fissati termini temporali da rispettare. - Il secondo è l’immane procedura descritta dal comma 675 al comma 679, che vede coinvolti quasi tutti i Ministeri (Infrastrutture e Trasporti - Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo - Economia e Finanze - Sviluppo Economico - Affari Europei - Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Affari Regionali), la Conferenza Stato - Regioni, ogni singola Amministrazione Pubblica competente in materia, ed addirittura ogni cittadino, con il ricorso alla consultazione pubblica. I termini di gestazione di tale Mostruosità amministrativa vengono ottimisticamente stimati in circa 3 anni (120 gg per il DPCM che lancia la procedura - 2 anni per le attività consequenziali delle P.A.- 180 gg per la consultazione pubblica). Lasciamo a chi legge la riflessione sulla reale possibilità che questo Titanic possa spostarsi, anche solo di un passo, dal porto di partenza. Dal magma di propositi emerge, comunque, la volontà di migliorare il sistema balneare secondo le solite direttrici quali: l’accessibilità ai disabili, la qualità dell’accoglienza e dei servizi resi definendo perfino un rating di qualità, la sostenibilità ambientale, la tutela egli ecosistemi, la sicurezza delle spiagge, ormai elementi imprescindibili nell’evoluzione degli stabilimenti balneari. Ancora, affiora la volontà di approfondire le questioni legate al legittimo affidamento quando si parla di effettuare una ricognizione degli investimenti realizzati nelle varie concessioni e delle relative tempistiche di ammortamento. Infine, prima di affrontare la seconda parte della norma, che più interessa il comparto, va focalizzata l’attenzione su una disposizione che farà molto discutere. Il comma 681, infatti, dispone il blocco all’affidamento di nuove concessioni su aree libere sino a quando non si concluda la duplice e interminabile procedura statale. Ciò impedirà l’inserimento di nuovi concessionari sul demanio marittimo libero, sterilizzando una moltitudine di pianificazioni demaniali già approvate che prevedevano il rilascio di nuove concessioni. Questa norma, che a una lettura superficiale potrebbe sembrare un ottima cosa per i concessionari esistenti, in quanto evita/ritarda l’entrata sul mercato di possibili competitor, in realtà avrà l’effetto opposto, costringendo “gli esclusi” ad aggredire i lotti esistenti con lo strumento, ormai noto a tutti, della disapplicazione delle proroghe concesse. Passiamo ora alla tanto attesa proroga. Trentamila operatori tirano un sospiro di sollievo. Ottengono un tempo più breve rispetto alle richieste portate avanti dai diversi sindacati, ma considerato, almeno dalle prime reazioni registrate, utile a dare respiro ad un comparto importante per l'economia italiana, angosciato dalla direttiva Bolkestein e dalla prospettiva della messa a gara delle concessioni. Che il suddetto provvedimento rappresenti un guanto di sfida lanciato all'Europa e alle sue politiche in materia di concorrenza, è dimostrato dalle censure che la Corte di Giustizia Europea aveva già fatto verso la proroga delle concessioni disposta dal Governo Monti nel 2012 dichiarandone, con sentenza C-458/14 e C-67/15 del 14/07/2016, l’inapplicabilità per contrasto con gli artt. 12 e seguenti della Direttiva CE 123/06 e con l'art. 49 del Trattato FUE. Censure che, come si ricorderà, sono state fatte proprie anche dalle magistrature superiori italiane e da alcune Autorità concedenti, come verificatosi nei casi Melis e Promoimpresa. Ebbene, l'emendamento in commento, voluto fortemente dal Ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Gianmarco Centinaio, e fatto proprio dal Governo nella Legge di bilancio, prevede all'art. 1, comma 682 che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 01 del DL 400/94, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (01/01/2019), abbiano una durata di 15 anni a partire da tale data.Una norma che, con tutti i limiti che si vedranno in seguito, ha comunque il pregio della chiarezza.Più problematica appare, invece, la formulazione del successivo comma 683, che prevede che siano soggette alla stessa durata le concessioni di cui al comma 682, purchè rispondenti ad almeno uno dei seguenti requisiti: 1) essere vigenti alla data del 31/12/2009, ossia all’entrata in vigore del DL 194/09; 2) essere state rilasciate successivamente a tale data, ma con procedura amministrativa attivata prima e per le quali sia stata effettuata una pubblicazione ex art. 18 reg. esec. cod. nav.; 3) essere state rilasciate successivamente a tale data, ma con procedura amministrativa attivata prima e per le quali sia stato formalizzato un rinnovo nel rispetto dell’art. 02 della legge 494/93. Infine, il comma 684, dispone che le concessioni residenziali o abitative, già oggetto di proroga ex DL n. 78/2015, abbiano durata 15 anni a partire dal 01/01/2019. Preliminarmente vale la pena evidenziare come il combinato normativo in oggetto non si discosti da quello che ha dato origine alle censure già espresse nei confronti delle precedenti proroghe (al 2015 e al 2020), riproponendo un meccanismo concettualmente identico a quello introdotto con il DL 194/09 e succ. mod. Il presupposto è infatti il medesimo, ossia la necessità di provvedere al riordino della materia. Un lavoro enorme che, a ben vedere, lo Stato non è stato in grado di esaurire (rectius avviare) nel periodo compreso nella precedente proroga, e che viene riproposto oggi in tutta la sua disarmante complessità. Una differenza sostanziale tra questa e la precedente proroga però esiste, ai 5 anni di riordino già concessi con la precedente proroga, i commi 675 e segg. aggiungono questa volta ulteriori 15 anni, di cui tre necessari (termine perentorio) per l'esaurimento dell'attività ricognitiva e consultiva (120 giorni per l'entrata in vigore del decreto, 2 anni per la mappatura delle concessioni e 180 giorni per lo svolgimento di una consultazione pubblica), ed i restanti 12 anni sprovvisti di qualunque appiglio o giustificazione tecnica, se non quella di venire incontro alle richieste di certezza del comparto per gli anni a venire. Non servono particolari previsioni per immaginare che l’odierna proroga seguirà la stessa sorte della pregressa, ivi compresa l'apertura di una nuova procedura di infrazione UE.Una soluzione che, ad avviso di chi scrive, darà avvio ad una intensa stagione di ricorsi da parte di quei soggetti che, intenzionati ad entrare nel settore, sono rimasti in attesa di una riforma di settore che desse definitivamente avvio alle previste procedure di evidenza pubblica. Ricorsi che, come dimostra la più recente giurisprudenza, appaiono tutt'altro che peregrini, e che mireranno ad ottenere la disapplicazione della proroga con conseguente intimazione agli enti competenti a dare avvio alle evidenze pubbliche.Apprezzabile ci pare, invece, che il Legislatore abbia (finalmente) abbandonato il termine “turistico ricreativo” per riferirsi in maniera più organica a tutte le concessioni disciplinate dall'art. 01 comma 1 legge 494/93.Una scelta che pone al centro dell'intervento normativo, per la prima volta, l’annoso problema delle concessioni abitative, da decenni tenute ingiustamente fuori da ogni intervento regolativo e soggette alle dinamiche, spesso contraddittorie, degli uffici regionali/comunali. A fronte di qualche timido passo in avanti, non poche sono però le carenze su piano sistematico. Il Maxiemendamento rinuncia, infatti, ad affrontare la questione dei pertinenziali e dei loro canoni abnormi.Nessun riferimento viene fatto altresì alle dinamiche devolutive ex art. 49 cod. nav., spesso oggetto delle più svariate e contrapposte interpretazioni giurisprudenziali. Egualmente trascurati i problemi dei concessionari in Autorità di Sistema Portuale, costretti a versare canoni spesso decuplicati rispetto a quelli dovuti dai colleghi sul demanio portuale gestito dalle Capitanerie.Non di minor impatto sono le superficialità rilevabili nel maxiemendamento sul piano squisitamente redazionale, con contraddizioni suscettibili di dare origine a conflitti interpretativi preoccupanti. Come si è avuto già modo di vedere, il comma 683, nel richiamarsi alle concessioni oggetto di proroga di cui al comma 682 (ossia alle concessione rilasciate ex art. 01 comma 1 della legge 494/93 VIGENTI al 01/01/19), prevede che le stesse possano essere prorogate solo in presenza di determinate condizioni, con ciò licenziando un doppio regime normativo, il primo di cui al comma 682 sprovvisto di condizioni, il secondo di cui al comma 683 condizionato. Una tecnica redazionale che lascia perplessi, soprattutto per aver dato origine ad una inutile conflittualità tra norme che, ad una prima lettura, paiono elidersi a vicenda, atteso che le concessioni ivi richiamate risultano già prorogate di 15 anni in virtù del comma 682, senza necessità delle condizioni fissate nel successivo comma che appare, pertanto, del tutto superfluo. Ipotesi residuale, ma plausibile, è che il Legislatore con il comma 683 volesse invece far riferimento non già alle concessioni ex comma 682, ma a quelle rientranti sempre nell'elenco di cui all'art. 01 comma 1 legge 494/93, ma “scadute” prima dell'entrata in vigore del nuovo emendamento, come fa pensare il richiamo alle medesime concessioni vigenti all'entrata in vigore del decreto legge 31.12.2009 n. 194 e a quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di procedura amministrativa avviata però anteriormente al 31.12.2009. Una interpretazione che, ove accolta, darebbe luogo al riconoscimento di proroghe concessorie a favore di contratti giuridicamente inesistenti per decorso del tempo, con tutte le inevitabili ricadute che ciò potrà avere in sede giurisdizionale. Sul punto la Corte di Cassazione Sez. Penale, in ben quattro pronunce consecutive, di cui l’ultima risale al 10.10.2018, è apparsa lapidaria: solo le concessioni garantite da un titolo valido ed efficace possono essere assoggettate ad un regime di proroga ex lege. Rimanendo sul comma 683, errato ci pare il risalto che il legislatore ha inteso dare alla data del 31.12.2009, usata come spartiacque tra chi accede alla proroga e chi no. A ben vedere, l'abrogazione del diritto di insistenza sancito con il decreto legge n. 194 del 31.12.2009, non rappresenta il momento storico da cui ha avuto origine la pretesa lesione del legittimo affidamento, come pare essere invece nella convinzione del Legislatore. Il diritto di insistenza, infatti, non garantiva alcuna automaticità nel rinnovo delle concessioni, salvo riconoscere a tale ultima ipotesi natura residuale sempre e comunque a valle di una procedura di gara, così come precisato dalla giustizia amministrativa già in epoca pre-Bolkestein.Più corretto sarebbe stato, invece, il richiamo alla data del 26.3.2010, che sancisce l’entrata in vigore del D. L.vo 59/2010 di attuazione della Bolkestein, intervento che di fatto ha mandando in pensione il vecchio istituto della pubblicazione ex art. 18 reg. di esec. cod. nav., proponendo un modello di gara con predeterminazione dei requisiti ex art. 15-16 dello stesso Decreto. Oppure, ancor più rigorosamente, al 15.12.2011, data nella quale la Legge comunitaria n. 217/2011 ha abrogato definitivamente il rinnovo automatico, mutando per sempre le aspettative del concessionario in ordine al rinnovo. Altrettanto singolare è la formulazione dell'ultima parte del comma, che si riferisce alle concessioni rilasciate successivamente alla data del 31.09.2009, salvo che le stesse siano state rilasciate a seguito di procedura amministrativa attivata prima di tale data e per le quali sia stato formalizzato il rinnovo nel rispetto dell’art. 02 della legge 494/93. In verità, il riferimento all’art. 02 della legge 494/93, appare più il frutto di una svista che di una scelta meditata. Poco c'entra infatti con il tema di cui trattasi, il riferimento contenuto nell'art. 02 alla preferenza accordata alle richieste di concessione che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. Più probabile è, invece, che il Legislatore volesse far riferimento all’art. 01 comma 2 della stessa Legge, ossia alla possibilità di rinnovo automatico, incappando nel rischio di perdere un intera categoria di soggetti che invece era nelle sue intenzioni “salvare”. In conclusione. E’ difficile allo stato esprimere un giudizio definitivo sulle ricadute che la norma avrà sul comparto, salvo evidenziare come essa si collochi a pieno titolo nel solco di quegli interventi sommari e frettolosi che hanno contribuito a creare disorientamento più che a dare certezze. Non resta che aspettare le prime reazioni della magistratura e degli Enti concedenti dinanzi all'ennesimo rinvio pianificato su base legislativa. Un rinvio che, a parere di chi scrive, denuncia la scarsa attitudine da parte di tutti gli interlocutori, e della politica in primis, ad affrontare la questione balneare su un piano compatibile con l'adesione italiana ai trattati europei. Punto di partenza indispensabile per avviare qualunque utile confronto, in Italia come in Europa, senza del quale la delusione di vedersi respingere l'ennesima proroga appare più che uno spauracchio.COMUNICAZIONE URGENTISSIMA PER GLI UFFICI DEMANIO COMUNALIOGGETTO: SID – OBBLIGO DI INSERIMENTO DATI/BONIFICA DATI ESISTENTI ENTRO 31/01/2017 –IMPOSSIBILITA’ DAL 2017 DI IMPORRE PAGAMENTI ANNUALI DEL CANONE - SEGNALAZIONE AUTOMATICA ALLA CORTE DEI CONTI :Come è noto sulla gazzetta ufficiale n. 1 del 02/01/2016 è stato pubblicato il DM 19/11/2015 a firma congiuntaMinistero delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture. Tale Decreto prevede che, a partire dal 01/01/2017, non sarà più possibilerichiedere pagamenti del canone demaniale se non con il modello “F24 ELIDE” generato direttamente dal SID.Per generare tale modello, e quindi concretamente richiedere i canoni ai concessionari, sarà necessario inserire, entro il 31/01/2017, i datidelle concessioni esistenti nel SID e/o provvedere all’allineamento/integrazione di quelli già esistenti nel Sistema.In assenza di tali adempimenti la nota n. 29081 del 28/10/2016 a firma congiunta Agenzia del Demanio, Ministero Finanze,Ministero Infrastrutture, Anci, prevede che “per le Amministrazioni inadempienti a detti obblighi, è prevista lasegnalazione alla Corte dei Conti per il seguito di competenza”.Demanio marittimo offre il servizio di supporto per l'inserimento dei dati.Purtuttavia i nostri tecnici sono al limite dell'overflow per le innumerevoli richieste di queste ultime ore.CONSIGLIAMO, QUINDI, DI CONTATTARCI IMMEDIATAMENTE PER PRENOTARE IL SERVIZIO PER TEMPO.EVENTO FORMAZIONENAPOLI, 26 ottobre 2016 - DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 14,00PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE SECONDO LA NORMA ISO 13009:2015"Turismo e servizi correlati. Requisiti e raccomandazioni per la gestione delle spiagge"CONTENUTI:Il contesto normativo di riferimento;Comprendere ed applicare la ISO 13009:2015:- introduzione;- termini e definizioni;- requisiti generali;- infrastrutture;- servizi offerti (servizi informativi, servizi sicurezza, pulizia spiaggia e rimozione rifiuti, servizi commerciali);- casi pratici;Lo schema di certificazione RINA.QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 600,00 €PER INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: scarica QUI il pdf informativo.NUOVA PROROGA PER "ALTRI SCOPI" SINO AL 2016 - PER LA PRIMA VOLTA L’ENTE GESTORE COINVOLTO NEI PROCEDIMENTI DOMINICALI.Il DL 78 del 19/06/2015, convertito in legge con legge n. 125 del 06/08/2015, all’art. 7 recita:"9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta direvisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture edei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimentodella proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocandoapposite conferenze di servizi.9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura,in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016".Per la prima volta nella storia l’Amministrazione che gestisce il demanio viene chiamata in causa con un ruolo di primo piano in procedimenti dominicali sino adora esclusivo appannaggio dell’Autorità marittima e degli altri organi dello Stato. Sicuramente troppo breve il termine imposto dal legislatore per un imponenteoperazione che dovrà coinvolgere tutte le coste italiane. Nella norma, infine, non manca la proroga per alcuni scopi al 2016 con un utilizzo terminologico e discopo non in linea con le già avvenute proroghe.FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO E DECADENZA.Anche nel 2015 i Tribunali Amministrativi Regionali hanno confermato che il provvedimento di decadenza della concessionedemaniale, disciplinato dall’art. 47 codice della navigazione, ha natura sanzionatoria e quindi ne consegue la tassatività delle ipotesi inpresenza delle quali tale provvedimento può essere assunto. Dato che l'art. 47 c. nav . non contempla il fallimento del concessionario , appareimpossibile irrogare la sanzione della decadenza per il solo fatto del fallimento del concessionario.NOVITÀ SULLE AREE PUBBLICHE UTILIZZATE DAI COMUNI.Con parere dell'Avvocatura generale dello Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 27/02/2015 affare CT 2296/2012 Bari e 22724/2013 Roma - è stato definito il confine tra concessione,consegna e sdemanializzazione in relazione alle aree pubbliche utilizzate dai Comuni.RINVIO PAGAMENTO CANONI DEMANIALI 2015.Legge n. 89/2014* - Art. 12 – bisCanoni delle concessioni demaniali marittime1.I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell’art.03, comma 1, lett. B). del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, dovuti a partire dall’anno 2014, sono versatientro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l’adempimento da parte dei concessionaridell’obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.2.All’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “15 maggio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2014”.L'AUTORIZZAZIONE ART. 45 BIS COD NAVIGAZIONE E' SOSTITUITA DALLA SCIA.Da oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con foglio 9803 del 02/10/2014, ha sancito il principioche “la presentazione della SCIA è da ritenersi la sola procedura consentita rispetto alla quale l’intervento provvedimentale – meramenteeventuale – della pubblica amministrazione competente potrà esprimersi esclusivamente attraverso l’esercizio di poteri ablatori”PROROGATE AL 2020 ANCHE LE CDM CON SCOPO PESCA ED ACQUACOLTURA.Con Legge di Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) sono state prorogate al 2020 anche le concessioni con scopo pesca ed acquacoltura.All’art. 291 infatti si legge: “All’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010n.25, dopo le parole:> sono inserite le seguenti: "ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse". Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014LEGGE 147 DEL 27/12/2013 (STABILITÀ 2014) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTENZIOSI SU CANONI E INDENNIZZI CON CALCOLI OMI.L’art. 1 commi 732-733 della legge di stabilità 2014 recita:732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenziosoderivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demanialimarittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni (quindi per il turistico ricreativo e nautica da diporto pertinenze con calcolo OMI) , i procedimenti giudiziaripendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimie delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessatoovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle sommedovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo unpiano approvato dall'ente gestore.733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.”.

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